Guida Unioni Civili - Legge Cirinnà
Con la legge Cirinnà, dal 5 Giugno 2016, è possibile Ufficializzare la propria relazione e/o convivenza attraverso la Costituzione dell’Unione Civile.
Le parti acquistano i medesimi diritti e doveri, con l’obbligo reciproco all’Assistenza Morale, Materiale e alla coabitazione. Le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni in base alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.
CHI PUÒ RICHIEDERE L’UNIONE CIVILE:
- Le Persone dello stesso sesso e maggiore di 18 anni.
- Non si deve obbligatoriamente risiedere nel Comune.
- Se cittadino Straniero, alla richiesta, dovrà presentare anche il nullaosta alla costituzione dell’Unione Civile da parte dell’autorità competente del proprio Paese. La dichiarazione dovrai legalizzarla in Prefettura e deve contenere le generalità complete dell’interessato.
LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 - Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2016
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (16G00082) (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016)
Testo di legge Unioni Civili